Conguaglio somme anticipate dai datori di lavoro ai lavoratori in quarantena sanitaria
26 Ottobre , 2020L’Inps, con messaggio n. 3871 del 23 ottobre c.a., fornisce istruzioni riguardanti il conguaglio dellesomme anticipate dai datori di lavoro ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia durante il periodo di quarantena, in attuazione dell’articolo 26 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 (Lavoronews n. 72/2020).
Ai fini del riconoscimento della tutela c.d. quarantena, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica (comma 3 dell’articolo 26).
Qualora al momento del rilascio del certificato il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste dovranno essere acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’Inps mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC).
I datori di lavoro potranno conguagliare gli importi anticipati a titolo di “quarantena”, nella misura massima dell’importo equivalente a quello dell’indennità di malattia o di degenza ospedaliera, laddove sussistente il relativo diritto dei lavoratori, ed entro i limiti del monitoraggio della spesa, così come previsto dall’articolo 26 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020.
Infine, l’Istituto precisa che, al momento possono essere conguagliati gli eventi di “quarantena” a carico dell’Inps con prognosi che si sia conclusa entro il 30 settembre 2020.
Con successivo messaggio, l’Istituto fornirà le istruzioni per i periodi successivi alla predetta data.
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