Congedo per i padri lavoratori dipendenti per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2021

11 Marzo , 2021

L’Inps, con circolare n. 42 dell’11 marzo c.a., ha fornito indicazioni relativamente al diritto alla fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2021.

La Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021 – Lavoronews n. 6/2021) ha previsto:

  • la proroga del congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre);
  • l’ampliamento da sette a dieci giorni del congedo obbligatorio dei padri, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

Il datore di lavoro comunica all’Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.

Inoltre, è stata prorogata, per l’anno 2021, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Ai fini del computo dei giorni relativi ai congedi citati devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.

La citata Legge di Bilancio ha esteso la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio.

Pertanto, il congedo può essere fruito, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:

  • figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);
  • decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.

Dalla tutela restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).

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