Congedo per emergenza covid-19 ed estensione permessi Legge 104/92
27 Marzo , 2020L’Inps, con circolare n. 45 del 25 marzo c.a., fornisce le istruzioni operative per la fruizione del congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi di cui all’art. 23 del D.L. n. 18/2020 e dell’estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992, previsto dall’art. 24 del D.L. n. 18/2020.
La circolare esamina i seguenti temi:
- fruizione del congedo COVID-19 e relativa indennità;
- congedo per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 104/1992;
- estensione dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/92;
- istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro.
In ordine al congedo COVID – 19, l’Inps precisa che, nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, i datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere per i genitori lavoratori dipendenti, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di presentare istanza all’Istituto. La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.
I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e non all’Inps.
Con riferimento all’estensione dei permessi ex Legge n. 104/92, l’Istituto conferma che gli aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla Legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.
L’Inps chiarisce inoltre che i 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista, e possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.
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