Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente

23 Gennaio , 2018

La Legge di Bilancio 2017, articolo 1, comma 354, ha previsto la proroga, anche per il 2018, del congedo obbligatorio per il padre lavoratore introdotto in via sperimentale dalla c.d. Legge Fornero (‘art. 4, co. 24, lett. a), Legge n. 92/2012).

Il congedo può essere goduto, anche in via non continuativa, per le nascite e le adozioni o affidamenti avvenute nell’anno 2018. Il congedo è fruibile entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino o dall’adozione o affidamento e non è frazionabile in ore.

Inoltre, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

In tal caso la fruizione del congedo facoltativo è condizionata alla scelta della madre di non fruire di un giorno di congedo maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post – partum.

Il padre lavoratore ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione.

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