Congedi straordinari in caso di sospensione dell’attività didattica

14 Gennaio , 2021

L’Inps, con circolare n. 2 del 12 gennaio c.a., ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del congedo straordinario, previsto dall’articolo 22-bis del D.L. n. 137/2020 (Decreto Ristori), per:

  • i genitori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle c.d. zone rosse;
  • i genitori di figli in situazione di disabilità grave, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza di figli nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’art. 22 bis, comma 1, D.L. n. 137/2020

Il congedo può essere fruito:

  • solo dai genitori lavoratori dipendenti, anche affidatari o collocatari,
  • da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, e comunque nei soli casi in cui non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

Per accedere al beneficio, il genitore lavoratore dipendente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • non deve svolgere lavoro in modalità agile;
  • il figlio deve essere alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, a seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui si dispone l’applicazione delle misure previste per le d. zone rosse di cui all’art. 3, comma 4, lettera f), dei D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020 e dell’art. 19 bis del D.L. n. 137/2020 (Decreto Ristori).

Ai fini della fruizione non è necessaria la convivenza del genitore con il figlio per cui si chiede il congedo.

Per i giorni lavorativi di congedo fruiti, è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata in base all’articolo 23 del D.Lgs. n. 151/2001.

Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità in caso di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o chiusura di centri diurni a carattere assistenziale di cui all’art. 22 bis, comma 3, D.L. n. 137/2020

Tale congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale frequentati da figli con disabilità in situazione di gravità.

Tale beneficio si configura come una misura a valenza nazionale e, pertanto, fruibile indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la Regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza per i quali venga disposta la sospensione dell’attività in presenza.

Ai fini del riconoscimento, il genitore richiedente, anche affidatario o collocatario, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • non deve svolgere lavoro in modalità agile;
  • il figlio deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. n. 104/1992 ed essere iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per le quali venga disposta la sospensione dell’attività in presenza.

Ai fini della fruizione non è necessaria la convivenza del genitore con il figlio per cui si chiede il congedo.

Il congedo può essere fruito per i giorni ricompresi all’interno del periodo di sospensione dell’attività in presenza della scuola o del centro di assistenza e comunque per periodi non antecedenti al 9 novembre 2020.

Il congedo può essere richiesto per tutto o parte del periodo da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni per lo stesso figlio.

Per i giorni fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione calcolata in base all’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2001.

Per l’esposizione nel flusso Uniemens, sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento:

  • MZ0: DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 1 – Congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado;
  • MZ1: DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 3 – Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in presenza o chiusura dei centri di assistenza.

La fruizione del congedo è esclusivamente giornaliera.

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