Condizioni per l’applicazione della tassazione separata a premi riferiti ad annualità precedenti

4 Dicembre , 2017

Con la risposta all’interpello n. 954-1303/2017, l’Agenzia della Entrate corregge un precedente parere espresso dalla Direzione Regionale della Sardegna e ribadisce chel’applicazione del regime di tassazione separata non è applicabile nei casi in cui la corresponsione di emolumenti in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione risulta fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.

Nel caso di specie, le retribuzioni di risultato relative al 2014 e 2015 sono state erogate in un periodo d’imposta successivo per il ritardo nella stipula del contratto integrativo.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR, sono soggetti a tassazione separata gli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti“.

L’Amministrazione Finanziaria, con circolare n. 23/E del 1997, ebbe modo di precisare che le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza, ai fini dell’applicazione del regime agevolato della tassazione separata, sono di due tipi:

1. quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;

2. quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.

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