Condizioni per l’applicazione della tassazione separata ad emolumenti arretrati

18 Dicembre , 2017

L’Agenzia delle Entrate, a seguito della risposta all’interpello n. 954-1303/2017 (Lavoronews n. 74/2017), ha fornito precisazioni, con risoluzione n. 151/E del 14 dicembre c.a., in merito all’applicazione del regime di tassazione separata sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, con specifico riferimento alle ipotesi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione sia da ritenersi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per la loro erogazione.

Al riguardo, l’Agenzia ha precisato che “il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l’erogazione della retribuzione non avvenga nell’annualità successiva a quella di maturazione ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate”.

Tale principio deriva dalla ratio della tassazione separata, tesa ad evitare che, nei casi di redditi riferiti a più annualità e percepiti in ritardo per cause indipendenti dalla volontà delle parti, il sistema di progressività delle aliquote determini un pregiudizio per il contribuente per vicende, a lui non imputabili, che alterano la periodicità dei pagamenti.

Se, invece, nello stesso periodo d’imposta vengono eccezionalmente pagati arretrati riguardanti diverse annualità, perché, per esempio, sono state introdotte procedure di semplificazione dei pagamenti, si può legittimamente ritenere che il ritardo nella erogazione delle somme meno recenti sia dovuto a cause non fisiologiche, tali da giustificare l’assoggettamento degli emolumenti a tassazione separata.

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