Condizioni di ingresso per dirigenti, lavoratori specializzati, e lavoratori in formazione nell’ambito di trasferimenti intra-societari

2 Dicembre , 2020

L’Ispettorato Nazione del Lavoro, con nota n. 1057 del 30 novembre c.a., fornisce precisazioni in merito alle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari (art. 27 quinquies, commi 5 e 15, D.Lgs. n. 286/1998) al di fuori delle quote previste dall’art. 3, comma 4, del Testo Unico Immigrazione..

Per trasferimento intrasocietario deve intendersi il distacco temporaneo di uno straniero da parte di un’azienda stabilita in un Paese terzo presso l’entità ospitante, intesa quale:

  • sede/filiale/rappresentanza situata in Italia, dell’impresa da cui dipende il lavoratore trasferito;
  • impresa appartenente al medesimo gruppo di imprese, ai sensi dell’art. 2359 c.c. – c.d. distacco infragruppo – a condizione che sussista un rapporto di lavoro subordinato con l’impresa distaccante da almeno tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento.

L’Ispettorato precisa che la norma individua nell’entità ospitante, tenuta all’apertura delle posizioni previdenziali in Italia, il soggetto sul quale debba essere compiuta la verifica in ordine alla necessaria adeguatezza economica.

Laddove l’entità ospitante sia una filiale di casa madre estera, potrà essere valutata in termini complessivi la capacità economica di entrambi i soggetti, in modo tale che la casa madre possa sopperire ad una eventuale incapienza economica della filiale ai fini della copertura previdenziale del personale da assicurare in Italia.

Inoltre, la norma impone all’autorità amministrativa una indagine tesa ad escludere che l’entità ospitante (sia essa filiale o società del gruppo) sia stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l’ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario.

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