Comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità

25 Febbraio , 2022

Pubblicato il D.M. n. 205 del 29 ottobre 2021, con il quale il Ministero del Lavoro ha definito le modalità operative delle comunicazioni telematiche di inizio, distacco, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità.

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 315 22 febbraio c.a., precisa che, a far data dal 23 febbraio 2022, le imprese aderenti a un contratto di rete, per il tramite di un soggetto individuato (impresa referente) nell’ambito del contratto di rete quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti, dovranno eseguire le predette comunicazioni attraverso il modello “Unirete”, accessibile dal sito www.servizi.lavoro.gov.it.

 

Per i rapporti di lavoro in codatorialità già in essere alla predetta data, sarà possibile effettuare le comunicazioni entro il 24 marzo 2022 compreso (trenta giorni decorrenti dall’entrata in vigore del D.M.).

 

L’impresa referente per le comunicazioni telematiche relative alla codatorialità sarà l’unica responsabile per eventuali omissioni riferite a dette comunicazioni.

 

Il trattamento previdenziale del lavoratore posto in codatorialità è determinato, in ragione del CCNL applicabile all’impresa individuata come co-datore di riferimento nella comunicazione UniRete ed in virtùdell’imponibile retributivo determinato, in funzione della categoria, del livello e delle mansioni assegnate al lavoratore, dal contratto collettivo riferibile alla stessa impresa.

 

Il CCNL di riferimento risulterà, quindi, quello che presenti i requisiti di maggiore rappresentatività comparativa nella categoria.

 

Il decreto prevede un meccanismo di maggior tutela per il lavoratore che, per effetto del regime di codatorialità, si ritrovi ad effettuare la prestazione lavorativa per imprese che applicano differenti contratti collettivi.

 

Laddove la prestazione lavorativa sia stata resa nel mese in termini prevalenti in favore di una impresa che applichi un CCNL che, per la medesima mansione, preveda una retribuzione più elevata rispetto a quella prevista dal contratto applicabile dal datore di lavoro di riferimento, l’imponibile oggetto di denuncia mensiledovrà essere adeguato a tale maggiore importo.

 

Nel rapporto di lavoro in codatorialità, tutti i retisti assumono il ruolo sostanziale di datori di lavoro dei lavoratori coinvolti, benché gli adempimenti concernenti la gestione del rapporto per finalità di semplificazione degli oneri amministrativi siano formalmente riservati ad un’unica impresa.

 

La stipula del contratto di rete e dell’accordo di codatorialità, infatti, implica l’insorgenza in capo ai lavoratori coinvolti dell’obbligo di rendere la prestazione lavorativa nei confronti di tutti i co-datori e, in capo a quest’ultimi, l’obbligo di corrispondere la retribuzione dovuta e di provvedere ai versamenti previdenziali dovuti.

 

Ne consegue che l’adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro potrà essere richiesto, per l’intero, a ciascuno dei co-datori.

Categoria: