Compatibilità tra carica sociale nelle società di capitali e attività di lavoro subordinato
23 Settembre , 2019L’Inps, con messaggio n. 3359 del 17 settembre c.a., fornisce chiarimenti sulla compatibilità fra titolarità di cariche sociali nell’ambito di una società di capitali ed attività di lavoro subordinatosvolta per la medesima società, con particolare riferimento alla figura di amministratore di società, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi sulla materia.
Al riguardo, l’Istituto sottolinea che la carica di amministratore o presidente non è di per sé incompatibile con lo status di lavoratore subordinato, le due posizioni possono coesistere purchè la persona sia soggetta alle direttive, alle decisioni e al controllo dell’organo collegiale.
Tutto ciò premesso, la valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone l’accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni:
- che il potere deliberativo, diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato all’organo collegiale di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;
- che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione e cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene;
- che il soggetto svolga attività che non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.
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