Collocamento obbligatorio

6 Marzo , 2017

L’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2015 – decreto attuativo del Jobs Act – ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2017, l’articolo 3, comma 2, della legge n. 68/99, che stabiliva l’obbligo, per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, di assumere un lavoratore con disabilità solo in caso di nuove assunzioni.  

Tale abrogazione, a seguito della conversione in Legge n. 19/2017 del D.L. n. 244/16 (c.d. decreto Milleproroghe), è stata rinviata al 1° gennaio 2018

Pertanto, i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, non devono assumere un lavoratore disabile entro il 1° marzo 2017, ma continuerà ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2017, la normativa previgente, in base alla quale tali aziende hanno l’obbligo di effettuare l’assunzione di un lavoratore disabile entro un anno di tempo dal momento in cui viene effettuata una nuova assunzione, ossia la sedicesima.

 

 

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