“Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna” – Modifiche all’articolo 46 del D.Lgs. n. 198/2006

29 Novembre , 2021

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 18 novembre c.a., la Legge n. 162 del 5 novembre 2021, riguardante le modifiche al codice, di cui al D.Lgs. n.198/2006, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.

La legge, all’articolo 2, interviene  in materia di discriminazione diretta e indiretta, ampliando la portata dell’articolo 25 del codice.

Il comma 2-bis, infatti, inserisce tra le fattispecie che danno luogo a discriminazione ogni atto organizzativo, il quale, modificando l’organizzazione delle condizioni e il tempo del lavoro in ragione del sesso, possa porre il lavoratore in posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori o limitare le sue opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali oppure limitare il suo accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione bella carriera.

In particolare, per il settore privato:

  • all’articolo 3 viene ampliato il perimetro delle aziende obbligate a redigere il rapporto sulla situazione del personale da inviare alla consigliera di parità e ai sindacati (adempimento riguardante anche le aziende pubbliche);
  • all’articolo 4 viene introdotta la cd. certificazione della parità di genere;
  • all’articolo 5 un meccanismo premiale per le aziende più virtuose.

RAPPORTO PARI OPPORTUNITA’

Sicuramente significative sono le modifiche apportate al rapporto sulla situazione del personale previsto dall’articolo 46 del codice e che va redatto ogni due anni da aziende pubbliche e private.

Il rapporto, prima a carico delle imprese con oltre 100 dipendenti, dopo l’entrata in vigore della legge coinvolgerà anche tutte le realtà con oltre 50 dipendenti nonché, solo su base volontaria, quelle sotto tale soglia.

Il rapporto inquadra la situazione lavorativa del personale maschile e femminile, in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della CIG, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

Il Ministero del Lavoro pubblicherà, in un’apposita sezione del proprio sito internet, l’elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l’elenco di quelle che non lo hanno trasmesso.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell’ambito delle sue attività, verificherà la veridicità dei rapporti. Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a 5.000.

PREMIALITA’ DI PARITA’ 

L’estensione dell’obbligo di redigere rapporti dettagliati sulla situazione del personale alle imprese di piccole e medie dimensioni chiaramente comporterà un ulteriore adempimento burocratico aspetto che però nel provvedimento viene edulcorato dalla certificazione della parità di genere con sgravi contributivi ad essa correlati, come una sorta di “bollino” di qualità introdotto con l’articolo 46 bis del codice, e possibilità prevista per le stesse aziende coinvolte nel rapporto sulla situazione del personale.

Dal 1° gennaio 2022 questa certificazione attesterà, infatti, “le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità”.

I parametri minimi per il conseguimento della certificazione, così come le modalità di acquisizione, monitoraggio e controllo dei dati trasmessi verranno definiti con uno o più decreti.

A favore delle aziende che al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento siano in possesso della certificazione, la legge prevede uno sgravio contributivo che sarà applicato su base mensile e non potrà essere superiore all’1% dei contributi dovuti, né oltrepassare il limite massimo di € 50mila annui per azienda.

Lo stanziamento per tale sgravio per il 2022 è di € 50 MLN.

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