Chiarimenti sulle nuove domande di CIGO, assegno ordinario e CIGD

22 Giugno , 2020

L’Inps, a seguito della pubblicazione in G.U. del D.L. n. 52/2020 (Lavoronews n. 113/2020) con messaggio n. 2489 del 17 giugno c.a., riepiloga i contenuti della disciplina normativa relativa agli ammortizzatori sociali emergenziali e fornisce le prime indicazioni operative per la presentazione delle domande, nelle more della pubblicazione delle apposite circolari che illustreranno la disciplina di dettaglio.

CIGO e assegno ordinario

L’art. 1 del D.L. n. 52/2020 consente di attivare gli ammortizzatori sociali Covid-19 senza soluzione di continuità.

Pertanto, le aziende possono richiedere la concessione del trattamento CIGO o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di nove settimane. Solamente le aziende che abbiano fruito del trattamento per l’intero periodo di quattordici settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori quattro settimane, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

L’Inps specifica che la durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.

Tuttavia, in base ad una lettura sistematica delle disposizioni di Legge, si deve ritenere che per i datori di lavoro ed i lavoratori destinatari dei trattamenti previsti per le ex “zone rosse”, alla durata complessiva di 18 settimane (prevista per tutto il territorio nazionale) debba aggiungersi l’ulteriore periodo pari a 3 mesi previsto all’art. 19, comma 10 bis, D.L. n. 18/2020.

Attraverso l’invio di una unica domanda è possibile accedere ai trattamenti relativi alle 9 + 5 settimane, sia residuali che complessivi, fino a un massimo di quattordici settimane.

Ai fini dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”, le aziende che richiedono l’assegno ordinario dovranno compilare, in formato .pdf, uno specifico format di prossima pubblicazione.

Le istanze relative alle richieste dei trattamenti di CIGO e assegno ordinario per un massimo di quattordici settimane complessive possono già essere inviate e lavorate dalle Strutture territoriali. La richiesta delle ulteriori 4 settimane potrà avvenire con distinta e successiva domanda al termine dell’intera fruizione delle 14 settimane.

Assegno al nucleo familiare (ANF)

Il riconoscimento dell’ANF opererà con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà bilaterali, di cui al D. lgs n. 148/2015, e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) per l’intero periodo di spettanza dell’assegno ordinario, a decorrere dal 23 febbraio 2020.

Termini di trasmissione delle domande CIGO, assegno ordinario e CIGD

  • Le istanze devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
  • in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande;
  • le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020;
  • i datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto, o con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore, a pena di decadenza.

Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)

Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di CIGD per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Una volta che l’azienda abbia avuto l’autorizzazione per tutte le nove settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, potrà chiedere un ulteriore periodo di cinque settimane direttamente all’INPS che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento.

L’applicativo per la presentazione della domanda di CIGD all’INPS sarà rilasciato il 18 giugno 2020.

I datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 + 5 autorizzate dall’Inps), possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

Anche per la CIGD si ritiene che la durata massima complessiva del trattamento vada determinata aggiungendo alle 18 settimane previste per tutto il territorio nazionale (9 + 5 + 4) le ulteriori 4 previste per i datori di lavoro ed i lavoratori delle ex “zone gialle” e   3 mesi per le ex “zone rosse”, ai sensi dell’art. 22, commi 8 bis e 8 quater D.L. n. 18/2020.

Pagamento diretto delle integrazioni salariali a cura dell’Inps

La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020, vale a dire dal 18 giugno 2020.

In fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

Dal 18 giugno saranno rilasciate le funzionalità relative:

  • alla nuova domanda INPS di richiesta della cassa integrazione in deroga;
  • alla domanda di anticipazione da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale con pagamento diretto;
  • alla nuova versione della procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”.

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