Chiarimenti Inps sull’esonero contributivo del Decreto Ristori per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale

11 Maggio , 2021

L’Inps, con messaggio n. 1836 del 6 maggio c.a., ha fornito indicazioni per la richiesta di autorizzazione alla fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto dall’articolo 12, commi 14-15, del D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori) per le aziende che non hanno richiesto i trattamenti di integrazione salariale Covid-19.

Tale aiuto è stato autorizzato dalla Commissione Europea con Decisione C (2021) 1376 final del 23 febbraio 2021.

L’Istituto ha chiarito che le aziende che intendono richiedere l’esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione (ex D.L. n. 137/2020) per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021, non devono avere utilizzato trattamenti di integrazione salariale Covid-19 riguardanti la stessa matricola aziendale o unità produttiva nel caso di più unità produttive.

A tal proposito, l’Inps evidenzia che dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 si sono sovrapposte diverse regolamentazioni che riguardano l’alternatività tra i trattamenti di integrazione salariale Covid e l’esonero contributivo (D.L. n. 104/2020, D.L. n. 137/2020 e Legge n. 178/2020).

Pertanto, in riferimento allo stesso arco temporale e alla stessa unità produttiva, l’azienda potrà avere accesso ad uno solo dei due benefici, che sono fra loro alternativi a prescindere da quale sia la fonte normativa di riferimento della misura.

I datori di lavoro che vogliono accedere all’esonero devono presentare domanda prima della trasmissione del flusso Uniemens relativo al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero.

Nella richiesta devono dichiarare di aver usufruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020 e di non aver fatto richiesta degli stessi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riferiti alla stessa matricola aziendale o alla stessa unità produttiva nonché l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi che deve essere parametrato alle ore di integrazione salariale fruite a giugno 2020.

L’Inps, dopo aver verificato che il datore di lavoro non ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale causale COVID-19 per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o la medesima unità produttiva, per la quale richiede l’esonero, può, una volta ricevuta la richiesta, attribuire il codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di aprile 2021 fino al mese di agosto 2021, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il “Cassetto previdenziale”.

L’ammontare dell’esonero contributivo, non può superare la contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il mese o i mesi di teorica spettanza dell’esonero (ricadenti nel periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per massimo quattro settimane), né quella dovuta nelle singole mensilità per le quali si richiede il beneficio (da aprile ad agosto 2021).

Infine, l’esonero è cumulabile con altri sgravi o riduzioni di aliquote di finanziamento a condizione che per tali altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto di cumulo, come ad esempio avviene per l’incentivo all’occupazione giovanile previsto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge n. 205/2017.

A tal proposito si precisa che l’incumulabilità si riferisce al singolo lavoratore e non si estende agli altri lavoratori non agevolati presenti nella stessa azienda.

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