CCNL applicato e attività esercitata dall’impresa

13 Maggio , 2020

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con circolare n. 1 dell’11 marzo c.a., fornisce indicazioni al personale ispettivo per le verifiche in materia di inquadramento previdenziale, corrispondenza tra C.S.C. (codice statistico contributivo), codice Ateco ed effettiva attività esercitata, poiché l’inquadramento previdenziale ha ricadute non solo in termini contributivi e assicurativi, ma anche sulla corretta applicazione del CCCNL.

Infatti, l’attività svolta dall’impresa ha ricadute sull’individuazione del CCNL applicabile ai fini della determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione (c.d. imponibile minimo), ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, che fa riferimento, appunto, alla “categoria” di attività esercitata.

La categoria identifica il settore produttivo in cui opera l’impresa. (Cass. Civ. n. 801/2012). In via amministrativa, l’Ispettorato ritiene che il concetto di categoria possa essere direttamente ricondotto al C.S.C. attribuito all’azienda.

La classificazione dei datori di lavoro disposta dall’Inps, come stabilito dall’articolo 49 della Legge n. 88/1989, ha effetto a tutti i fini previdenziali e assistenziali ed è stabilita sulla base dei differenti settori di attività. 

Nel settore Terziario rientrano le attività commerciali, comprese quelle turistiche, attività di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari, attività professionali ed artistiche, nonché le relative attività ausiliarie (v. Cass. sent. n. 2932/2016).

Tale settore costituisce, altresì, una “categoria residuale” nella quale collocare tutte le attività di servizi che non sono definite dalla Legge n. 88/1989 o da altre leggi speciali.

Pertanto, ai fini del calcolo della contribuzione obbligatoria dovuta, occorre far riferimento agli importi delle retribuzioni previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della “categoria” di riferimento dell’impresa.

Il CCNL della categoria/settore produttivo di riferimento dell’impresa opera, dunque, da parametro per la determinazione dell’obbligo contributivo minimo sulla base delle retribuzioni ivi stabilite.

Conseguentemente, qualora in sede di verifica ispettiva venga riscontrata l’applicazione di un CCNL non rispondente alla categoria/settore produttivo di appartenenza dell’impresa, gli organi di vigilanza potranno adottare i provvedimenti di recupero contributivo.

 

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