Cassa integrazione in deroga – Chiarimenti INPS

17 Luglio , 2020

Con la circolare n. 86/2020 ed con il messaggio n. 2825/2020, l’INPS illustra le novità apportate dal decreto-legge n. 34/2020 all’impianto normativo in materia di cassa integrazione in deroga e alle successive modifiche recate dal decreto-legge n. 52/2020.

CIGD – ulteriore periodo di integrazione – modifiche ex D.L. n. 52/2020

Il novellato articolo 22 prevede che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica e previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Regioni e Province autonome possono riconoscere trattamenti di CIGD, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane.

I datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

Resta ferma la durata massima complessiva di diciotto settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente (fatto salvo il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle).

Per quanto concerne la sottoscrizione degli accordi sindacali previsti dal comma 1 dell’articolo 22 del D.L. n. 18/2020, nel testo novellato si precisa che sono esonerati dalle intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti, essendo stata soppressa la dispensa dall’accordo per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza a provvedimenti d’urgenza.

Destinatari

  • Datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro;
  • lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi;
  • aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale” (ad es. le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo con forza occupazionale superiore ai 50 dipendenti nel semestre precedente).

Lavoratori beneficiari

  • Lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, ad eccezione dei dirigenti, occupati alla data del 25 marzo 2020;
  • in caso di trasferimento di azienda o cambio appalto si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro;
  • per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono ammesse al trattamento in deroga tutte e tre le tipologie previste nel D.Lgs. n 81/2015;
  • lavoratori intermittenti occupati alla data del 25 marzo 2020, secondo i criteri illustrati nella circolare n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.

Trattamento di cassa integrazione in deroga a seguito di revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dal 23 febbraio al 17 marzo 2020

I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGD potranno presentare domande, autonome o integrative, di accesso al trattamento per i lavoratori per cui abbiano revocato il licenziamento, purché nel rispetto delle settimane complessivamente spettanti.

Trattamento di integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19” autorizzato dall’Istituto

L’articolo 22-quater del D.L. n. 18/2020 prevede che i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, per i periodi successivi alle prime nove settimane, sono autorizzati dall’INPS, su domanda dei datori di lavoro.

Pertanto, i datori di lavoro che sono già stati autorizzati dalla Regione o dal Ministero del lavoro (per le aziende plurilocalizzate) a trattamenti di CIGD per complessive nove settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa relativi alle ulteriori cinque settimane devono trasmettere la richiesta direttamente all’Istituto che – verificata la presenza del decreto regionale e constatati il rispetto dei limiti di spesa e dei requisiti fissati dalla norma – provvederà all’autorizzazione ed all’erogazione della prestazione.

I datori di lavoro con unità produttive site nei territori della ex zona “gialla” e “rossa”, ed i lavoratori ivi residenti o domiciliati, prima di poter richiedere il trattamento in deroga direttamente all’Istituto devono completare il periodo di competenza regionale.

I datori di lavoro multilocalizzati dovranno rivolgersi al Ministero del lavoro per il completamento delle nove settimane laddove siano stati autorizzati per periodi inferiori, mentre i datori di lavoro non multilocalizzati dovranno presentare domanda alla Regione competente per ottenere la concessione delle settimane ancora mancanti.

Ulteriore periodo di cassa integrazione in deroga

Solo i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, ovvero ventisette complessive (22 + 5) per le c.d. zone rosse e diciotto complessive (13 + 5) per le c.d. regioni gialle, possono accedere all’ulteriore tranche di quattro settimane.

Istruzioni operative e modalità di pagamento

  • Le domande relative ai trattamenti di CIGD devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
  • in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio (trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020), se tale ultima data è successiva a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande;
  • le istanze riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.

Messaggio n. 2825/2020

  • Criteri di calcolo delle settimane
    Ai fini della quantificazione delle settimane di CIGD concesse dalle Regioni dovrà ritenersi interamente autorizzato il periodo di competenza regionale laddove le giornate di sospensione/riduzione concesse si collochino per le 9 settimane all’interno del range da 57 a 63 giornate complessive, fermo restando il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse (range da 148 a 154 giornate) e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle (range da 85 a 91 giornate). Saranno considerate autorizzate 9 settimane anche nel caso in cui, dal conteggio degli intervalli temporali richiesti, siano state autorizzate almeno 8 settimane e 1 giorno.
  • Accesso alle ulteriori quattro settimane
    Con riferimento all’accesso alle ulteriori quattro settimane – che, come anticipato, è circoscritto ai soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del precedente periodo di quattordici settimane (9+5) – l’INPS precisa che, ai fini della quantificazione delle settimane effettivamente utilizzate – assunto come definitivo il dato riferito alle settimane di competenza regionale – si valuteranno ordinariamente le cinque settimane che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22-quater del decreto-legge n. 34/2020, sono di esclusiva pertinenza dell’Istituto.

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