Base di computo per la quota di riserva dei lavoratori disabili in caso di passaggio di appalto

1 Dicembre , 2020

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 1046 del 26 novembre c.a., ha fornito chiarimenti in merito alla modalità di individuazione della base di computo per il calcolo della quota di riserva di cui all’articolo 3, della Legge n. 68/1999 per le imprese che subentrano in un appalto.

Con riferimento all’ipotesi di acquisizione di personale già impiegato in un appalto, l’Ispettorato, visto la circolare del Ministero del Lavoro n. 77/2001, sebbene limitatamente alle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, e l’interpello n. 23/2012, ritiene consolidato l’orientamento secondo il quale in caso di cambio appalto, il personale assorbito in adempimento di obbligo di legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando è escluso dalla base di computo della quota di riserva ex Legge n. 68/1999.

Per quanto concerne, invece, il limite temporale dell’esclusione dalla base di computo per il calcolo della quota di riserva dei lavoratori acquisiti per cambio appalto, l’Ispettorato precisa che, in assenza di una specifica disposizione normativa, lo stesso possa coincidere con la durata dell’appalto, in quanto alla scadenza dell’appalto il personale impiegato o transiterà, in tutto o in parte, nella compagine aziendale del soggetto subentrante per esserne escluso dalla relativa base di computo oppure verrà assorbito, in tutto o in parte, in maniera permanente nell’organico della cedente venendo così calcolato nella relativa base di computo.

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