Aziende plurilocalizzate: alle Regioni le domande delle che fanno rifermento alle sole unità produttive site in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto

14 Luglio , 2020

Ministero del Lavoro, il 9 luglio u.s., ha pubblicato sul proprio sito un avviso, nel quale precisa che, con riferimento ai trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all’art. 22 del Decreto-Legge n. 18 del 2020, convertito in Legge n. 27 del 2020, la competenza dello stesso, in materia di trattamenti di CIG in deroga è relativa soltanto al datore di lavoro c.d. plurilocalizzato, ovvero il datore di lavoro con unità produttive e/o operative site in cinque o più regioni sul territorio nazionale, secondo le indicazioni del Decreto interministeriale del 24 marzo 2020 e della circolare n. 8 dell’8 aprile 2020.

L’istanza del datore di lavoro che fa riferimento alle sole unità produttive site nelle tre Regioni di Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, non è riconducibile alle sedi cc.dd. plurilocalizzate, anche se destinatarie di precedente decreto autorizzativo, in quanto l’ulteriore nuova domanda coinvolge al massimo le tre Regioni interessate, piuttosto che le cinque richieste per l’individuazione del requisito.

 

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