Aumento dell’esonero sui contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti
27 Settembre , 2022La Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha previsto all’articolo 1, comma 121, che: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
La citata riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, è innalzata a 2 punti percentuali, come previsto dall’articolo 20 del D.L. n. 115/2022 (c.d. decreto “Aiuti bis” – Lavoronews n. 70/2022).
L’Inps, con messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, ad integrazione di quanto indicato nella circolare n. 43/2022 (Lavoronews n. 30/2022), ha fornito ulteriori indicazioni ai fini della corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e per la corretta fruizione della misura di esonero.
In particolare per quanto riguarda:
- la determinazione del massimale della retribuzione imponibile relativa alla tredicesima mensilità;
- la determinazione del massimale della retribuzione imponibile in presenza di più denunce mensili;
- i rapporti di lavoro cessati entro il 31 dicembre 2021 ed entro il 31 dicembre 2022;
- la possibilità di avvalersi dell’esonero per le ipotesi di lavoratori distaccati all’estero in Paesi extracomunitari non convenzionati o parzialmente convenzionati;
- la quattordicesima mensilità.
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