
Attività lavorativa dei titolari di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in attesa di conversione
12 Maggio , 2025Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 10 del 5 maggio 2025, ha fornito indicazioni in merito alla possibilità per i lavoratori stranieri titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale, disvolgere attività lavorativa non stagionale, nelle more della decisione da parte dello sportello unico immigrazione sulla domanda di conversione.
L’articolo 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998 (T.U.I.) prevede che il lavoratore stagionale, che abbia svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale venga offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, possa chiedere allo sportello unico per l’immigrazione di convertire il proprio titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale.
Il D.L. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 187/2024, ha posto le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale al di fuori delle quote dei decreti flussi, con la possibilità quindi di presentare la relativa domanda in qualunque momento dell’anno e senza alcun limite numerico.
La conversione è possibile in presenza di qualsiasi offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, a condizione che la stessa garantisca un orario di lavoro di almeno 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.
Relativamente ai diritti esercitabili nella fase di conversione del permesso di soggiorno da stagionale a non stagionale, il Ministero ritiene possa trovare applicazione quanto previsto dall’articolo 5, comma 9-bis del D.Lgs. n. 286/1998.
Pertanto, il lavoratore straniero non solo nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche nei casi in cui sia in attesa della risposta sulla domanda di conversione del permesso per lavoro stagionale, potrà iniziare regolarmente l’attività lavorativa a carattere non stagionale.
Restano ferme le altre condizioni previste dalla legge, ovvero che sia stata rilasciata la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda di conversione e che vi sia stato il previo invio telematico del modello Unilav (in caso di lavoro subordinato) o la denuncia del rapporto di lavoro all’INPS (in caso di lavoro domestico).
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