
Assistenza disabile anche per i parenti dell’altra parte dell’unione civile
10 Marzo , 2022La Legge n. 76/2016 ha introdotto la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
L’Istituto, con circolare n. 38/2017, aveva precisato che tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro non si costituisce un rapporto di affinità in quanto l’articolo 78 del codice civile, che individua il rapporto di affinità tra il coniuge e i parenti dell’altro, non viene espressamente richiamato dalla Legge n. 76/2016.
In particolare:
- la parte di una unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di:
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- permessi ex lege n. 104/92;
- congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001;
- il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della Legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di:
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- permessi ex lege n. 104/92.
Ora l’Inps, con circolare n. 36 del 7 marzo c.a., fornisce nuove istruzioni finalizzate al riconoscimento dei benefici in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile.
Il diritto per i lavoratori di fruire dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 o delcongedo straordinario regolato dall’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 va riconosciuto all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito.
Il rapporto di affinità non è invece riconoscibile tra il “convivente di fatto” e i parenti dell’altro partner, non essendo la “convivenza di fatto” un istituto giuridico, ma una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi e gli uniti civilmente, il “convivente di fatto” può usufruire dei permessi di cui alla Legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente.
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