Assistenza disabile anche nelle unioni civili e convivenze di fatto

6 Marzo , 2017

La legge n.76/2016 ha introdotto la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Al riguardo, l’Inps, con circolare n. 38 del 27 febbraio c.a., fornisce istruzioni in merito alla concessione dei 3 giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001.

In particolare, la circolare evidenzia che:

  • la parte di una unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di:
    • permessi ex lege n. 104/92;
    • congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001;
  • il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della Legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente,  può usufruire unicamente di:
    • permessi ex lege n. 104/92.

 

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