Assegno per il nucleo familiare anche ai lavoratori cittadini di Paese estero non convenzionato
29 Agosto , 2022L’Inps, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 67/2022, con circolare n. 95 del 2 agosto c.a., ha fornito le istruzioni per il riconoscimento dell’Assegno per il nucleo familiare ai lavoratori cittadini di Paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, in riferimento ai familiari residenti in Paese estero nel quale non vige alcuna convenzione in materia di trattamenti di famiglia.
Le domande per le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare per componenti del nucleo residenti in Paese extracomunitario non convenzionato, riguardanti periodi decorrenti a partire dal 1° marzo 2022 (compreso) potranno essere presentate dai lavoratori cittadini di Stato terzo – titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno –esclusivamente in relazione a nuclei familiari senza figli.
Diversamente, le domande presentate – nel limite della prescrizione quinquennale – per periodi che terminano entro il 28 febbraio 2022, potranno fare riferimento al nucleo familiare composto anche dai figli.
Gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all’originale.
Laddove non risulti possibile il rilascio di autocertificazioni attestanti gli stati, le qualità personali e i fatti dei familiari residenti all’estero del lavoratore soggiornante di lungo periodo o titolare di un permesso unico di soggiorno, richiedente l’Assegno per il nucleo familiare, questi dovranno essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all’originale o mediante apposizione di “apostilla”.
Anche, i redditi prodotti all’estero dai soggetti interessati e loro familiari, dovranno essere accertati sulla base delle indicate certificazioni rilasciate dalla competente Autorità estera.
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