Assegno ordinario Covid in presenza di assegno di solidarietà

17 Settembre , 2020

L’Inps, con messaggio n. 3280 del 10 settembre c.a., fornisce indicazioni per la gestione delle istanze di assegno di solidarietà, di cui all’articolo 6 del D.I. n. 94343/2016, in presenza di una richiesta di trattamento di assegno ordinario con causale COVID-19, ai sensi dell’articolo 21 del D.L. n. 18/2020.

Il citato articolo 21 prevede, per i datori di lavoro iscritti al FIS che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà e che devono sospendere il trattamento a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica, la possibilità di accedere all’assegno ordinario di cui all’articolo 19 del D.L. n. 18/2020.

Pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro inoltri una domanda di assegno ordinario con causale COVID-19 e, alla data di presentazione della predetta istanza, risulti già chiesta, per la stessa unità produttiva, un assegno di solidarietà, l’operatore Inps deve richiedere al datore stesso se intenda sospendere il trattamento di solidarietà in corso.

In caso di risposta negativa, l’istanza di assegno ordinario con causale COVID-19 andrà respinta non essendo possibile la compresenza delle due prestazioni.

Invece, in caso di risposta affermativa, occorre, prima di autorizzare la domanda di assegno ordinario con causale COVID-19, disporre la sospensione dell’assegno di solidarietà.

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