Aspetti contributivi della riforma degli ammortizzatori sociali

14 Febbraio , 2022

L’Inps, con messaggio n. 637 del 9 febbraio c.a., ha fornito indicazioni su alcuni aspetti relativi allacontribuzione dovuta per gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.Lgs. n. 148/2015, a seguito della riforma della normativa in materia avvenuta con la Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022 – Lavoronews n. 6/2022).

 

Contratto di apprendistato e lavoratori a domicilio

Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono destinataridei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), nonché delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015) e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato qualunque sia la tipologia(professionalizzante, per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore nonchè di alta formazione e ricerca).

 

A decorrere dalla medesima data, I datori di lavoro sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento.

 

Integrazioni salariali straordinarie (CIGS)

La norma prevede che, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).

 

I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.

 

L’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS (0,90%), per il solo anno 2022, è ridotta dello 0,63% per le imprese di cui all’articolo 1, comma 219, lettera c) della Legge n. 234/2021 (datori di lavoro che nel semestre precedente hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti).

 

Pertanto, per il solo anno 2022, l’aliquota è pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo (0,90 – 0,63).

 

Fondo integrazione salariale (FIS)

Sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015, ossia della Cassa Integrazione Ordinaria e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.

 

L’aliquota ordinaria di finanziamento del FIS, a regime, sarà articolata come segue:

  • 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
  • 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

Tali aliquote sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

 

La norma dispone, per l’anno 2022, la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di integrazione salariale.

 

Pertanto, la misura della contribuzione di finanziamento del FIS, per il solo anno 2022, è articolata come segue:

  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 – 0,35);
  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,25);
  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,11);
  • per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,56).

Elaborazione dei flussi Uniemens

L’Istituto provvederà a fornire con successiva circolare le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi.

 

Per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021.

 

Le differenze contributive afferenti ai suddetti periodi di paga saranno oggetto di specifiche istruzioni.

Categoria: