Applicabilità del regime speciale impatriati nel caso di rientro del lavoratore distaccato all’estero

20 Gennaio , 2021

L’agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n. 42 del 18 gennaio c.a., ha fornito precisazioni in merito all’applicabilità del regime speciale per lavoratori impatriati ai contribuenti che rientrano a seguito di distacco all’estero.

In particolare, l’Agenzia, come già precisato nella recente circolare n. 33/E/2020, paragrafo 7.1 (Lavoronews n. 7/2021), evidenzia che il beneficio fiscale, previsto dall’articolo 16, D. Lgs. n. 147/2015, non spetta per i lavoratori impatriati nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro.

Diversamente, nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa svolta dall’impatriato costituisca una “nuova” attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l’impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio.

Tuttavia, l’agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un “nuovo” contratto per l’assunzione di un “nuovo” ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio.

Le condizioni del nuovo contratto, quali prestazione di lavoro, termine e retribuzione, devono essere oggettivamente riconducibili a un nuovo rapporto in un quadro di obbligazioni nuove e autonome rispetto al precedente ante espatrio con mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto.

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