Anticipo 40% del pagamento diretto dei trattamenti di CIGO, CIGD e FIS

30 Giugno , 2020

L’Inps, con circolare n. 78 del 27 giugno c.a., ha fornito indicazioni, ai sensi del comma 4, articolo 22-quater del D.L. n. 18/2020, relativamente al pagamento dell’anticipazione delle domande di integrazione salariale ordinaria, di integrazione salariale in deroga, limitatamente a quelle presentate direttamente all’Inps, e di assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020, per le quali il datore abbia richiesto il pagamento diretto.

In particolare:

  • con riguardo alla CIGD, la procedura è applicabile con esclusivo riferimento a periodi successivi alle prime 9 settimane (13 settimane per la zona gialla e 22 per la zona rossa);
  • la domanda di pagamento diretto con richiesta di anticipo deve avvenire entro il più ridotto termine di 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’istituto;
  • il datore di lavoro deve inviare all’Inps un unico modello “SR41” per l’intero periodo richiesto in domanda, secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

L’Istituto ha altresì predisposto un tracciato dati anticipo 40% e un manuale nel quale vengono illustrate le funzioni che consentono alle Aziende di richiedere un anticipo sull’integrazione salariale, pari al 40%, da ricevere entro 15 giorni dalla presentazione delle domande di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga a pagamento diretto (causale COVID).

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