Aggiornamento Protocolli di contrasto al Covid

4 Luglio , 2022

Confcommercio ha sottoscritto, in data 30 giugno u.s., un nuovo Protocollo per il contrasto al virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, nel corso di un incontro promosso dal Ministro del Lavoro con tutte le Parti sociali, cui hanno preso parte anche i Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico, nonché l’INAIL.

Il nuovo Protocollo è stato elaborato considerando l’evoluzione del virus e della normativa generale di contrasto anche negli altri ambiti della vita civile, con l’obiettivo di continuare a dare regole certe a tutela dei lavoratori, ma anche delle imprese, relativamente ai profili di responsabilità.

Confcommercio aveva già rappresentato, nell’incontro del 22 giugno u.s., la necessità di sostituire i precedenti protocolli con un nuovo strumento più snello e concentrato sulla prevenzione dei lavoratori fragili e sulla raccomandazione di mantenere forme di distanziamento in presenza in situazioni critiche.

Il rischio da SARS-CoV-2/COVID-19 continua a essere un rischio generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente Protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Nel merito:

  • informazione: sono confermati gli obblighi di informazione relativamente ai rischi da contagio e alle misure precauzionali e comportamentali da adottare;
  • modalità di ingresso e rientro in azienda dopo il contagio: i punti di riferimento normativo ed amministrativo sono l’articolo 4 del D.L. n. 24/2022, convertito in Legge n. 52/2022, e la circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022, per cui sono riammessi in azienda i lavoratori contagiati solo ad avvenuta guarigione, mentre è previsto l’isolamento per i contagiati e l’autosorveglianza per 10 giorni per i contatti stretti; in ogni caso si continua a prevedere la possibilità della misurazione della temperature che consente l’allontanamento qualora sia superior a 37,5°;
  • appalti: è previsto un obbligo di informazione all’azienda committente dalle aziende appaltatrici in caso di positività al Covid di propri dipendenti;
  • sanificazione e precauzioni igieniche personali: devono continuare a garantirsi forme di igienizzazione e di sanificazione nelle modalità oramai divenute consuete;
  • dispositivi di protezione delle vie respiratorie: è il punto di maggior cambiamento rispetto ai protocolli preesistenti: si sancisce la fine dell’obbligo generalizzato di utilizzo delle mascherine. Si prevede però l’onere di garantire le FFP2 (non essendo più le chirurgiche DPI) a disposizione dei lavoratori per consentirne l’utilizzo nei casi di maggior criticità (contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative). Insieme al medico competente o all’RSPP, inoltre il datore di lavoro potrà inserire un obbligo circostanziato di indossare la mascherina.

Per quanto riguarda la gestione della persona sintomatica e alla sorveglianza sanitaria, le disposizioni sono rimaste sostanzialmente identiche al passato.

Infine, le Parti hanno condiviso di chiedere al Governo di impegnarsi per le proroghe per la disciplina dei lavoratori fragili e per l’utilizzo del lavoro agile emergenziale.

Le Parti si sono date il termine del 31 ottobre p.v. per una verifica delle nuove disposizioni alla luce dell’evoluzione normativa ed epidemiologica.

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