Aggiornamento delle modalità di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass

7 Marzo , 2022

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo c.a., il D.P.C.M. 22 marzo 2022 recante “Aggiornamento delle modalità di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass”.

 

Il D.P.C.M. in esame ha apportato delle modifiche al D.P.C.M. 17 giugno 2021.

 

Validità Green Pass

In caso di somministrazione della dose di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazioneverde COVID-19 ha una validità tecnica, collegata alla scadenza del sigillo elettronico qualificato, al massimo di cinquecentoquaranta giorni.

 

Prima di detta scadenza, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, la PN-DGC emette una nuova certificazione verde COVID-19 con validità tecnica di ulteriori cinquecentoquaranta giorni, dandone comunicazione all’intestatario.

 

Ingresso nel territorio Nazionale

I soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato verde covid-19 da più di sei mesi(centottanta giorni), generato da un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, per accedere ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione, dovranno esibire in aggiunta una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione se antigenico rapido, o di settantadue ore se molecolare.

 

La certificazione di test antigenico rapido o molecolare negativo è richiesta, altresì, anche prima del termine di sei mesi (centottanta giorni) della certificazione di vaccinazione per ciclo completato o dose di richiamo, nel caso in cui i soggetti provenienti da uno Stato estero siano in possesso di un certificato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, rilasciato per vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia.

 

Verifica Green Pass

I sistemi di controllo delle certificazioni verdi Covid-19 permettono di selezionare una modalità di verifica limitata al possesso di una delle predette certificazioni verdi COVID-19, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

 

Anche per l’accesso ai luoghi di lavoro, i sistemi di controllo delle certificazioni verdi COVID-19, permettono di selezionare una modalità che consente di verificare distintamente il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 prescritte, rispettivamente, per i lavoratori ai quali si applica l’obbligo vaccinale di cui all’art. 4quaterdel D.L. n. 44/2021 (ultracinquantenni), e per i rimanenti lavoratori, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

 

Il D.P.C.M. stabilisce che l’app di verifica riconosce la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 fornendo il medesimo esito conseguente al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 prescritte, con esclusione della certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.

 

In tale ultimo caso la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 fornisce il medesimo esito delle certificazioni verde COVID-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione.

 

Il decreto dispone inoltre che i verificatori devono utilizzare l’ultima versione dell’applicazione di verifica, del pacchetto di sviluppo per applicazioni ovvero l’ultima versione delle librerie software.

 

I verificatori devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesse all’attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare le diverse modalità di verifica relative al possesso di specifiche tipologie di certificazione verde COVID-19, esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività, gli spostamenti, l’accesso ai luoghi di lavoro e lo svolgimento della didattica in presenza siano consentiti dalla vigente legislazione ai soggetti muniti delle stesse certificazioni.

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