Adeguamento contributo esonerativo per i disabili

2 Dicembre , 2021

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo  per ciascuna unità non assunta, nella misura, attualmente, di 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato (articolo 5, comma 3, Legge n. 68/99).

Inoltre, I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato (articolo 5, comma 3 bis, Legge n. 68/99).

Il Ministero del Lavoro, ai sensi dell’articolo 5, comma 6 della Legge n. 68/99, con Decreto Ministeriale n. 193 del 30 settembre 2021, pubblicato in data 30 novembre c.a., ha provveduto ad adeguare gli importi del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, commi 3 e 3 bis, della predetta legge.

Pertanto, l’importo del contributo esonerativo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sarà di importo pari a 39,21 europer ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

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