Accorpati in un unico provvedimento i 4 decreti Ristori

7 Gennaio , 2021

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 18 dicembre 2020, n. 176, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. Decreto Ristori.

La legge recepisce anche i contenuti dei decreti-legge nn. 149, 154 e 157, c.d. Ristori bis, ter e quater, che vengono abrogati, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e gli effetti e i rapporti giuridici sorti durante la loro vigenza.

Di seguito gli aspetti più rilevanti in tema di lavoro e previdenza.

In tema di trattamenti di integrazione salariale, la norma dispone:

  • la concessione di ulteriori trattamenti di CIG, ordinaria, in deroga e di assegno ordinario esclusivamente per periodi intercorrenti tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per un massimo di sei settimane, con il pagamento – tranne determinate esclusioni – del contributo addizionale previsto dalla normativa vigente (art.12, c. 1-8);
  • la possibilità di applicare tali trattamenti per i periodi dal 13 luglio 2020 al 31 gennaio 2021 ai lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro al 9 novembre 2020 (artt. 12-bis e 12-ter);

In materia di sgravi contributivi è previsto:

  • un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021 per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale previsti dal decreto in oggetto (art. 12, c. 14-17);
  • la proroga per il 2021 dello sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove (art. 15-bis, c. 12 e 13);

In materia di licenziamenti:

  • viene prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi, con sospensione delle procedure in corso, per i datori di lavoro che non fruiscono integralmente dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e riconosciuti per periodi dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, ovvero dell’esonero contributivo riconosciuto a chi non fruisce dei suddetti trattamenti (art.12, c. 9-11).

In tema di sostegno economico a particolari lavoratori:

Viene riconosciuta l’erogazione di un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro in favore di diverse categorie di lavoratori e a specifiche condizioni:

  • ai lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra i l 1°; gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 ( 15, c. 1 e 3, e 15-bis, c. 1 e 3);
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori ( 15, c. 1 e 2, e 15-bis, c 1);
  • ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (15, c. 1 e 3, e 15-bis, c. 1 e 3);
  • ai lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso di specifici requisiti( 15, c. 1 e 5, e 15-bis, c. 1 e 5);
  • ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata al 29 ottobre 2020 ( 15, c. 3) o al 30 novembre 2020 (art. 15-bis, c. 3);
  • agli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita iva attiva e iscritti alla Gestione separata al 30 novembre 2020 ( 15, c. 1 e 3, e 15-bis, c. 1 e 3);

In materia di conciliazione vita-lavoro:

  • viene esteso l’ambito di applicazione del diritto al lavoro agile o ad un congedo straordinario riconosciuto in favore dei genitori lavoratori dipendenti per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente fino a 16 anni (in luogo dei 14 precedentemente previsto) e introducendo l’ipotesi che il figlio sia interessato da un provvedimento di sospensione dell’attività didattica in presenza. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa (art. 22);
  • si definisce – limitatamente alle regioni ad alto rischio epidemiologico e nei soli casi in cui l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile – un congedo straordinario in favore dei lavoratori dipendenti genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, nonché dei genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura (art. 22-bis).

In tema di inserimento dei lavoratori disabili:

  • le imprese sociali vengono inserite tra i soggetti con i quali è possibile stipulare convenzioni ex art. 14 dlgs 276/03 al fine di favorire l’inserimento lavorativo di lavoratori disabili, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro. L’assunzione da parte dell’impresa sociale della persona disabile diventa utile ai fini della copertura della quota di riserva cui sono tenute le imprese conferenti ai sensi della legge 68/99 (art. 1-septies);

In materia previdenziale la conversione in legge:

  • sospende i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti nel mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive previste dal DPCM del 24 ottobre 2020, che ha disposto la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art.13).
  • Tale sospensione è estesa, ad eccezione dei premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL, anche ai datori di lavoro privati appartenenti a determinati settori produttivi o operanti in determinate zone (art. 13-bis).

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