Accesso alla NASPI e proroga del divieto di licenziamento

2 Dicembre , 2021

L’Inps, con circolare n. 180 del 1° dicembre c.a., ha fornito indicazioni in merito alla proroga del divieto di licenziamento e di accesso alla prestazione NASpI, nell’ipotesi di adesione del lavoratore a un accordo collettivo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

L’Istituto riepiloga le ipotesi in cui può essere concessa la NASpI, con particolare riferimento al caso introdotto dal D.L. n. 104/2020, in base al quale, a fronte del blocco dei licenziamenti introdotto in via emergenziale durante la pandemia da Covid-19, i lavoratori che aderiscono a un accordo collettivo di esodo in vigenza del divieto di licenziamento possono ottenere la Naspi.

Il blocco è stato introdotto inizialmente fino al 30 giugno 2021 e successivamente prorogato al 31 ottobre e al 31 dicembre a fronte dell’utilizzo di determinati ammortizzatori emergenziali.

Per l’accesso alla Naspi in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in conseguenza dell’adesione del dipendente ad accordi collettivi aziendali, rileva la data di adesione all’accordo stesso e quella di risoluzione del rapporto.

Infatti, per i lavoratori di aziende a cui il divieto di licenziamento è scaduto il 30 giugno, l’accesso alla Naspi è consentito se l’adesione all’accordo collettivo e gli effetti della risoluzione del rapporto di lavoro sono avvenuti entro tale data.

Pertanto, per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di adesione a un accordo collettivo aziendale, con decorrenza successiva al 30 giugno 2021, la possibilità di accedere alla prestazione NASpI è ammessa esclusivamente se detta cessazione è intervenuta con un datore di lavoro per il quale è ancora vigente il divieto di licenziamento a seguito dell’autorizzazione all’ammortizzatore sociale.

Nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta con decorrenza successiva al 30 giugno 2021 e con un datore di lavoro per il quale il divieto di licenziamento è venuto meno dalla data del 1° luglio 2021, l’accesso alla prestazione NASpI è ammessa secondo le ipotesi ordinarie di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero:

  • licenziamento;
  • scadenza del contratto a tempo determinato;
  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni durante il periodo tutelato di maternità;
  • risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23;
  • risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

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