Abrogazione dei voucher e strumenti di flessibilità

22 Marzo , 2017

A seguito dell’abrogazione deI lavoro accessorio (voucher) i buoni richiesti fino al 17 marzo u.s. potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. Il Ministero del Lavoro con nota del 21 marzo u.s. ha chiarito che nel periodo transitorio, l’utilizzo dei voucher deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste dalle norme abrogate.

Con l’abrogazione del lavoro accessorio l’unico strumento flessibile per le aziende che consente di far fronte a picchi dell’attività lavorativa è il lavoro intermittente – c.d. a chiamata, disciplinato dagli art. 13 e seguenti del D.Lgs. n.81/2015.

Il contratto di lavoro intermittente è un contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente per le attività indicate nel R.D. n.2657/1923 (requisito oggettivo, senza limiti di età), quali ad esempio commessi di negozio, addetti ai centralini telefonici, camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici.

Indipendentemente dal requisito oggettivo può essere concluso con lavoratori che abbiano i seguenti requisiti soggettivi:

  • meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno;
  • più di 55 anni.

Il lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Tale limite non si applica per i settori del turismo, pubblici esercizi e dello spettacolo.

Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro – ITL – competente per territorio, mediante il sito internet www.cliclavoro.it, posta elettronica certificata, tramite App Lavoro intermittente o sms esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

 

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