Tutela previdenziale e gestione del rapporto in caso di quarantena

13 Ottobre , 2020

L’Inps, con messaggio n. 3653 del 9 ottobre c.a., in merito alla gestione delle certificazioni mediche relative alle tutele previste ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 26 del D.L. n. 18/2020, fornisce indicazioni relativamente alla tutela previdenziale in caso di quarantena.

 

Quarantena/sorveglianza precauzionale e lavoro agile

La quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’art. 26 del D.L. n. 18/2020, non configurano un’incapacità temporanea al lavoro tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma situazioni di rischio che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.

Conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.

Invece in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale.

 

Quarantena per ordinanza amministrativa

In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 dell’art. 26, D.L. n. 18/2020 in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

 

Quarantena all’estero

Nell’ipotesi in cui lavoratori assicurati in Italia recatisi all’estero siano stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, la tutela di cui all’art. 26, commma 1, D.L. n. 18/2020 non trova applicazione in quanto è necessario che il procedimento venga eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.

 

Quarantena/sorveglianza precauzionale e CIGO, CIGS, CIGD e assegno ordinario

La circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la tutela prevista in caso di evento di malattia e, conseguentemente, anche le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili.

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