Trattamento fiscale dell’incentivo all’esodo conferito ad un fondo di previdenza complementare

13 Giugno , 2022

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 323 del 3 giugno c.a., ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo nel caso siano conferite ad un fondo di previdenza complementare.

 

Il caso preso in esame riguarda il pagamento di un incentivo, a seguito di accordo siglato tra datore di lavoro e sindacati, rivolto ai dirigenti, per favorire l’esodo anticipato, rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, di tali soggetti.

 

L’accordo prevede la possibilità che la somma corrisposta a titolo di incentivo possa essere versata sulla posizione del dirigente aperta presso il Fondo di previdenza complementare per i dirigenti d’azienda.

 

L’Agenzia delle Entrate, evidenziando che la normativa e la prassi prevede il passaggio al fondo pensione in neutralità fiscale del solo TFR e non anche di altre somme, precisa che l’eventuale trasferimento al fondo di previdenza delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo non può avvenire in neutralità fiscale e che tali somme potranno essere versate al fondo di previdenza al netto dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del Tuir, e cioè con applicazione dell’aliquota stabilita per il Tfr.

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