Trattamento fiscale dei compensi in natura e differiti maturati su retribuzioni convenzionali
16 Febbraio , 2026L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 37 del 12 febbraio 2026, fornisce indicazioni in merito al trattamento fiscale dei compensi in natura e differiti (stock options e performance shares), maturati in periodi d’imposta nei quali il reddito di lavoro dipendente è stato determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali, di cui all’art. 51, comma 8-bis, del TUIR.
Il caso riguarda un cittadino italiano, fiscalmente residente in Italia per il periodo 2016-2025, che ha svolto attività lavorativa all’estero, prima nel Paese X (dal 2016 al 2022) e poi nel Paese Y (dal 2023), presso società estere appartenenti al medesimo gruppo.
Durante tali periodi, ha beneficiato del regime delle retribuzioni convenzionali, previsto dall’art. 51, comma 8-bis, del TUIR, in quanto lavoratore residente in Italia che presta attività all’estero in via continuativa ed esclusiva per più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi.
Nel corso del rapporto con la società estera X, l’istante ha maturato diritti a compensi in natura e differiti, sotto forma di:
- stock options, maturate tra il 2016 e il 2019 ed esercitate nel 2024;
- performance shares, con periodo di maturazione tra luglio 2022 e giugno 2025, assegnate nel 2025 al raggiungimento degli obiettivi previsti.
Il quesito posto è se tali compensi, divenuti imponibili rispettivamente nel 2024 e nel 2025, debbano essere tassati autonomamente in Italia oppure se debbano considerarsi già “assorbiti” nella tassazione forfetaria operata negli anni di maturazione, mediante il regime delle retribuzioni convenzionali.
L’Agenzia chiarisce che, ai sensi dell’art. 3 del TUIR, i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tassati sul reddito ovunque prodotto. L’art. 49 del TUIR qualifica come redditi di lavoro dipendente quelli derivanti da rapporti di lavoro subordinato, mentre l’art. 51 del TUIR stabilisce che il reddito è costituito da tutte le somme e valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, comprese le erogazioni in natura, tra cui rientrano stock options e performance shares, valutate secondo il “valore normale” ex articolo 9 del TUIR.
Tuttavia, l’articolo 51, comma 8-bis del TUIR introduce un criterio derogatorio di determinazione forfetaria del reddito per i lavoratori residenti che prestano attività all’estero in via continuativa ed esclusiva per oltre 183 giorni: in tali casi, il reddito non è determinato analiticamente, ma sulla base delle retribuzioni convenzionali, fissate annualmente con decreto ministeriale.
Secondo la prassi consolidata (in particolare circolari n. 207/E del 2000, n. 11/E del 2013 e successivi documenti), l’applicazione del criterio convenzionale comporta che ogni retribuzione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria – incluse indennità, premi, emolumenti in natura e altri fringe benefit – si considera assorbita nella base imponibile forfetaria e non è soggetta a tassazione autonoma.
Applicando tali principi al caso concreto, l’Agenzia precisa che:
- con riferimento alle stock options maturate dal dicembre 2016 al giugno 2019 (periodo in cui il reddito era determinato con il criterio convenzionale): il relativo fringe benefit, realizzatosi nel 2024, non deve essere assoggettato a ulteriore tassazione in Italia, poiché assorbito nella base imponibile determinata a suo tempo con le retribuzioni convenzionali;
- con riferimento alle performance shares maturate tra luglio 2022 e giugno 2025, anch’esse riferite a periodi nei quali l’istante era soggetto al regime convenzionale: il beneficio imponibile nel 2025 deve considerarsi assorbito e non soggetto a tassazione autonoma;
- con riferimento alle stock options maturate tra giugno e novembre 2016, periodo nel quale il reddito non risultava ancora determinato secondo l’articolo 51, comma 8-bis: il fringe benefit derivante dall’esercizio nel 2024 di tali opzioni deve essere assoggettato a tassazione ordinaria in Italia, non potendo beneficiare dell’effetto assorbente del regime convenzionale.
Pertanto, il regime delle retribuzioni convenzionali assorbe la tassazione dei compensi in natura e differiti maturati in periodi coperti da tale regime.
Resta invece imponibile in via ordinaria la quota riferibile a periodi non assoggettati al criterio convenzionale.
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