Termine di presentazione delle domande di CIGO e FIS

27 Maggio , 2020

L’Inps, con messaggio n. 2183 del 26 maggio c.a., fornisce indicazioni sul termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario.

In particolare, il D.L. n. 34/2020 (Lavoronews n. 95/2020) ha modificato i termini di presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario, disponendo, all’articolo 68, comma 1, lett. c), la modifica dell’articolo 19, comma 2, del D.L. n. 18/2020, per effetto della quale l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Al fine di consentire un più graduale adeguamento ai nuovi e più stringenti termini di trasmissione delle domande, l’articolo 68, comma 1, lett. d), del D.L. n. 34/2020 modificando l’articolo 19 del D.L. n. 18/2020 fissa al 31 maggio il termine entro cui presentare le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.

Per le istanze trasmesse oltre la data del 31 maggio, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle medesime.

L’Istituto precisa che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio – 30 aprile 2020).

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