Tassazione delle somme versate per il riscatto della laurea
26 Ottobre , 2020Con la risposta a interpello n. 490 del 21 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quale debba essere il corretto trattamento fiscale dei contributi previdenziali, necessari per il riscatto agevolato del corso di laurea, versati dal datore di lavoro per conto dei dipendenti nell’ambito di un accordo che intende agevolare la risoluzione anticipata di un rapporto di lavoro.
I tecnici dell’Agenzia sottolineano che occorre distinguere i contributi previdenziali obbligatori, i quali non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, da quelli facoltativi, tra i quali sono da ricomprendere quelli versati per il riscatto degli anni di laurea.
Nel caso esaminato il lavoratori potevano decidere di destinare una quota dell’incentivo all’esodo per riscattare i periodi d’istruzione universitaria, facendo esplicita richiesta all’azienda di accantonare il relativo importo da destinare al pagamento dei contributi previdenziali comunicati dall’INPS.
Nella fattispecie considerata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19, comma 2, del TUIR, l’incentivo all’esodo, comprensivo della quota destinata al riscatto agevolato del corso di laurea, dovrà essere assoggettato a tassazione separata con l’aliquota applicata al trattamento di fine rapporto.
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