Tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni

25 Febbraio , 2026

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, ha fornito indicazioni in merito alle novità contenute nella Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio 2026 – Lavoronews n. 2/2026), concernenti la tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.

 

Tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali

L’articolo 1, comma 7, della legge di bilancio 2026, prevede che gli aumenti corrisposti nell’anno 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, siano assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 5%.

La misura è circoscritta ai lavoratori che, nell’anno d’imposta 2025, abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro e, ai fini della verifica di tale soglia, devono essere considerati tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2025, anche se derivanti da una pluralità di rapporti.

L’agevolazione riguarda, esclusivamente, gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio indicato e corrisposti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026. Restano esclusi gli importi erogati anteriormente al 2026, pur se riferibili ai medesimi rinnovi.

Qualora le previsioni contrattuali dispongano una distribuzione pluriennale degli aumenti, l’imposta sostitutiva si applica alle sole tranche corrisposte nel 2026, anche se l’erogazione sia iniziata in annualità precedenti.

L’agevolazione riguarda i soli incrementi che confluiscono nella retribuzione diretta, ossia nelle dodici mensilità ordinarie e nelle eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima). Sono inclusi anche gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi, limitatamente alla parte integrata dal datore di lavoro in caso di assenze con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità o paternità, infortunio).

Restano, invece, esclusi gli scatti di anzianità, le somme corrisposte per prestazioni eccedenti l’orario ordinario, le indennità e maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno, nonché le erogazioni una tantum volte a coprire il periodo di vacanza contrattuale, in quanto caratterizzate da natura straordinaria. È parimenti escluso il trattamento di fine rapporto, trattandosi di componente retributiva differita.

Qualora gli aumenti contrattuali assorbano il superminimo riconosciuto al lavoratore, anche la parte di superminimo oggetto di assorbimento può beneficiare della tassazione sostitutiva.

Per fruire della tassazione con imposta sostitutiva, il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza, mentre è riconosciuta al medesimo la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un’espressa rinuncia scritta dell’imposizione sostitutiva.

Il sostituto d’imposta verserà le imposte sostitutive utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 3 del 29 gennaio 2026 (Lavoronews n. 5/2026).

 

Tassazione delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni

I commi 10 e 11 del richiamato articolo 1 della Legge di Bilancio 2026, introducono, per il solo periodo d’imposta 2026, un’imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e sulle indennità di turno, entro il limite annuo di 1.500 euro.

Le somme agevolabili sono quelle corrisposte in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Con riferimento al lavoro notturno, la nozione è ancorata alla disciplina del D.Lgs. n. 66/2003.

Per il riposo settimanale rileva quello individuato dai CCNL, indipendentemente dalla coincidenza con la domenica.

Quanto al lavoro a turni, la Circolare rinvia alle definizioni normative ed alle eventuali specificazioni contenute nella contrattazione collettiva nazionale.

Il limite di 1.500 euro annui assume natura di franchigia e, di conseguenza, le somme eccedenti concorrono alla formazione del reddito e sono assoggettate a tassazione ordinaria.

Restano esclusi gli importi previsti da accordi territoriali o aziendali, gli istituti retributivi indiretti a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), o quelli differiti (TFR), o ancora le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (quindi anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità), nonché i compensi per lavoro straordinario, salvo che si tratti di prestazioni notturne o festive.

Non rientrano, inoltre, nella disciplina di favore i compensi che, pur qualificati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. L’agevolazione, infatti, riguarda esclusivamente importi aggiuntivi rispetto alla retribuzione ordinaria.

L’applicazione dell’imposta sostitutiva è demandata ai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei lavoratori che, nell’anno 2025, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, da determinarsi considerando l’insieme dei redditi percepiti anche in presenza di più rapporti.

La disciplina non si applica ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turistico e termale, per i quali il comma 18 della medesima legge prevede un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito.

L’applicazione è automatica, salva rinuncia scritta del lavoratore.

Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto l’eventuale superamento del limite di 1.500 euro in caso di pluralità di rapporti nel 2026 e di percezione di somme già assoggettate a imposta sostitutiva. In assenza di sostituto d’imposta, la detassazione può essere fruita in dichiarazione.

Il sostituto d’imposta verserà le imposte sostitutive utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 2 del 29 gennaio 2026 (Lavoronews n. 5/2026).

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