Tassazione agevolata dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili

15 Giugno , 2026

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025 – Lavoronews n. 2/2026) in materia di tassazione agevolata dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.

In particolare, la Legge di Bilancio 2026 ha previsto che, per i premi e gli utili corrisposti negli anni 2026 e 2027:

  • l’aliquota dell’imposta sostitutiva sia ridotta dal 5 per cento all’1 per cento;
  • il limite massimo delle somme agevolabili sia elevato da 3.000 euro a 5.000 euro.

Il quesito posto era se il nuovo limite di 5.000 euro trovi applicazione anche nel caso in cui il lavoratore, anziché percepire il premio in denaro, scelga di convertirlo in benefit aziendali (welfare aziendale) ai sensi dell’articolo 51 del TUIR.

L’Agenzia ricorda che il comma 184 della Legge n. 208/2015 consente al lavoratore di sostituire, in tutto o in parte, il premio di risultato con beni e servizi di welfare, i quali, entro i limiti previsti dall’articolo 51 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all’imposta sostitutiva.

Tale comma richiama espressamente la disciplina dei premi di produttività, prevista dai commi 182 e seguenti della legge n. 208/2015.

Pertanto, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il nuovo limite di 5.000 euro, previsto dalla Legge di Bilancio 2026 per i premi di produttività, deve ritenersi applicabile non solo ai premi assoggettati all’imposta sostitutiva dell’1%, ma anche ai premi convertiti in welfare aziendale.

Categoria: