Rinnovato il CCNL per i dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo

29 Luglio , 2019

È stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo associate a Fiavet – Confcommercio.

L’ipotesi di accordo, siglata con Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, riguarda quarantamila addetti del settore, è stata raggiunta ad oltre sei anni dalla scadenza del precedente contratto ed avrà vigenza retroattiva a partire dal primo gennaio 2019 fino al 30 settembre 2020.

Il rinnovo prevede un aumento salariale a regime di 88 euro al IV livello comprensivo della quota destinata al finanziamento dell’assistenza sanitaria integrativa.

Prevista anche la corresponsione di un una tantum di 270 euro al 4 livello suddivisa in 3 tranche da 90 euro erogate nei mesi di ottobre 2019, marzo e settembre 2020.

Tra i punti cardine del rinnovo l’aggiornamento della sfera di applicazione, estesa alle imprese che si occupano di organizzazione di eventi, e l’introduzione di nuovi   profili professionali che rispecchiano l’evoluzione della professionalità anche rispetto alla digitalizzazione; su questa materia viene prevista una commissione paritetica di analisi.

L’intesa valorizza la contrattazione decentrata, aziendale o regionale, con l’introduzione di un elemento economico di garanzia di 140 euro al IV livello qualora non si perfezioni un accordo entro il mese di aprile 2020. Sul mercato del lavoro il nuovo contratto aggiorna alle previsioni di legge la normativa sui contratti a tempo   determinato, sull’apprendistato e sul part time; è prevista la costituzione di una commissione paritetica per valutare congiuntamente le forme di flessibilità previste dal quadro normativo vigente.

Sull’organizzazione del lavoro, ferma restando la normale durata del lavoro settimanale effettivo in 40 ore, il nuovo contratto, in linea con gli altri rinnovi di settore, contempla la distribuzione multi periodale dell’orario di lavoro con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno fino a 48 ore settimanali per un massimo di 20 settimane e con la pari riduzione dell’orario di lavoro per altrettante settimane.

 

 

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