RIMBORSI SANITARI: NIENTE COMUNICAZIONE SE I CONTRIBUTI NON HANNO DATO BENEFICI FISCALI

5 Ottobre , 2026

Con la Risposta n. 178 del 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale dei rimborsi di spese sanitarie erogati dagli enti bilaterali. L’ente non è tenuto a comunicare i rimborsi quando i contributi versati dal lavoratore per finanziare le prestazioni non hanno prodotto alcun beneficio fiscale. In questi casi, infatti, le spese sanitarie rimborsate possono essere considerate comunque “rimaste a carico” del contribuente, ai fini della relativa detrazione. Il chiarimento conferma quindi l’importanza di verificare il trattamento fiscale dei contributi versati: se non hanno beneficiato di agevolazioni fiscali, il successivo rimborso non fa venir meno la condizione della spesa rimasta a carico del lavoratore. La precisazione interessa in particolare gli enti bilaterali e i lavoratori che usufruiscono di prestazioni di assistenza sanitaria finanziate attraverso la contribuzione.

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