Rilascio del DURC e nozione di “scostamento non grave”
16 Ottobre , 2025Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 3 del 13 ottobre 2025, fornisce precisazioni, relativamente al rilascio del DURC, in merito alla nozione di “scostamento non grave” di cui all’art. 3, comma 3, D.M. 30 gennaio 2015 qualora le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali siano costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi).
Il D.M. 30.01.2015, che disciplina il procedimento di adozione del Documento unico di regolarità contributiva (“DURC”), all’articolo 3 elenca le fattispecie in presenza delle quali la regolarità contributiva deve essere comunque attestata e contempla, all’ultimo comma, un’ulteriore condizione di sussistenza della regolarità in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuno degli enti chiamati ad effettuare la verifica.
Il richiamato comma 3 dell’articolo 3 definisce come scostamento non grave quello pari o inferiore ad euro 150, importo comprensivo di eventuali accessori di legge.
La formulazione testuale della disposizione in esame, che quantifica lo scostamento non grave tenendo conto anche di eventuali accessori di legge, non legittima l’ipotesi, per cui, in presenza di un debito costituto da sole sanzioni civili, l’ente previdenziale potrebbe comunque rilasciare un DURC attestante la regolarità contributiva, in quanto la situazione debitoria non sarebbe originata da una effettiva omissione contributiva nei confronti dello stesso ente previdenziale.
Le sanzioni consistono in una somma, predeterminata ex lege, il cui credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo e rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi.
La norma stessa ha espressamente individuato in 150 euro l’importo, comprensivo di contributi e accessori di legge, che non impedisce l’attestazione in tempo reale della regolarità delle posizioni contributive dei richiedenti.
Pertanto, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”.
Categoria: News



