Riduzioni contributive per l’anno 2018 per i contratti di solidarietà
12 Novembre , 2019L’Inps, con circolare n. 133 del 7 novembre c.a., fornisce indicazioni per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/96, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2018.
Per l’anno 2018, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2018 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 863/1984 o del D.Lgs n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
L’Istituto ricorda inoltre che lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
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