Revisione di un provvedimento di interdizione post partum

14 Settembre , 2026

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1829 del 10 agosto 2026, ha fornito chiarimenti in ordine allarichiesta di “revisione” di un provvedimento di interdizione post partum, con riferimento all’art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001.

L’INL ricorda che l’istituto dell’interdizione post partum è finalizzato alla tutela della salute della lavoratrice madre e del bambino nel periodo successivo alla nascita fino al compimento del settimo mese di età, nei casi in cui la lavoratrice sia adibita a mansioni o esposta a condizioni lavorative incompatibili con lo stato di puerpera o con il periodo di allattamento e non sia possibile adottare misure organizzative idonee a rimuovere il rischio.

L’adozione del provvedimento presuppone la contemporanea sussistenza di due condizioni essenziali:

  • l’accertamento del carattere pregiudizievole delle condizioni ambientali o delle mansioni svolte per la salute della lavoratrice o del bambino;
  • l’impossibilità oggettiva di adibire la lavoratrice ad altre mansioni compatibili e prive di rischio.

Sotto il profilo della natura del provvedimento di interdizione post partum, l’Ispettorato evidenzia che lo stesso deve qualificarsi come atto conclusivo e definitivo del procedimento amministrativo, in quanto determina in via finale l’accertamento dei presupposti di legge e dispone l’astensione dal lavoro della lavoratrice, producendo immediatamente i relativi effetti giuridici.

L’INL precisa, tuttavia, che la definitività del provvedimento non esclude il potere-dovere dell’Amministrazione di riesaminarlo attraverso gli strumenti di autotutela ove ne sussistano i presupposti.

In tal caso, l’Amministrazione deve effettuare una ponderazione comparativa tra l’interesse pubblico alla rimozione o alla revisione dell’atto e l’affidamento maturato nei soggetti che abbiano confidato negli effetti prodotti dal provvedimento di interdizione.

Pertanto, sebbene di regola l’annullamento produca effetti in via retroattiva sull’atto illegittimo, fin dal momento della sua originaria adozione, la giurisprudenza ha chiarito che, quando la sua applicazione risulti incongrua e manifestamente ingiusta, come ad esempio nel caso in cui la lavoratrice sia rimasta assente a seguito di provvedimento emesso sulla scorta di errate informazioni fornite, tale regola deve poter trovare una deroga attraverso la limitazione parziale/totale della retroattività degli effetti.

Apri link

Categoria: