Regime contributivo applicabile alle indennità erogate ai lavoratori trasfertisti

7 Gennaio , 2020

Gli elementi identificativi del trasfertismo, in base all’articolo 7-quinquies del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, sono:

  • la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
  • lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
  • la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Laddove sussistano tali elementi, le indennità erogate ai lavoratori trasfertisti concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.

A seguito dell’interpretazione recata dalla normativa del richiamato Decreto Legge, l’Inps, con circolare n. 158 del 23 dicembre 2019, precisa che la sussistenza della fattispecie di trasfertismo, e relativo assoggettamento contributivo, potrà essere affermata se siano coesistenti i tre requisiti sopra elencati previsti e disciplinati dal legislatore.

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