Ratifica ed esecuzione della Convenzione OIL sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro

16 Febbraio , 2021

Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio c.a., la Legge n. 4 del 15 gennaio 2021 recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 190 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro.

In particolare, la Convenzione:

  • chiarisce il significato delle espressioni “violenze e molestie” e “violenze e molestie di genere“;
  • individua i soggetti protetti dalla Convenzione medesima, che sono lavoratori e lavoratrici indipendentemente dallo status contrattuale, tirocinanti e apprendisti, lavoratori e lavoratrici licenziati, lavoratori volontari, coloro che cercano un impiego, nonché gli individui che esercitano doveri e responsabilità di datore di lavoro;
  • si applica ovunque, sia nel privato che nel pubblico, sia nell’economia formale che in quella informale e sia nelle aree urbane che in quelle rurali;
  • si applica alle violenze e alle molestie nel mondo del lavoro che si verifichino sia sul posto di lavoro, sia in connessione con il lavoro o che da questo scaturiscano: spostamenti o viaggi di lavoro, come anche eventi e attività sociali correlate con il lavoro, ma anche le comunicazioni rese possibili dalle nuove tecnologie informatiche;
  • prevede che i singoli Stati dovranno includere nelle loro normative le violenze e le molestie nell’ambito della salute e della sicurezza del lavoro, in quanto pratiche suscettibili di apportare notevoli rischi psicosociali.
    Parte di questa complessiva strategia dovrà essere l’erogazione di informazioni e la formazione per lavoratrici, lavoratori ed altri soggetti interessati, in ordine ai rischi che comportano le violenze e le molestie sui luoghi di lavoro, e alle relative responsabilità.

Le disposizioni della citata Convenzione si applicano attraverso leggi e regolamenti nazionali, come pure tramite contratti collettivi o altre misure conformi alle procedure nazionali, includendovi l’ampliamento o l’adattamento delle misure esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro affinché prevedano la violenza e le molestie, nonché tramite lo sviluppo di misure specifiche, laddove necessario.

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