Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Codice degli incentivi

23 Dicembre , 2025

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025, il Decreto Legislativo n. 184 del 27 novembre 2025, con il Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della Legge 27 ottobre 2023, n. 160.

Il provvedimento, che entra in vigore il 1° gennaio 2026, ha la finalità di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce i princìpi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese e reca le occorrenti disposizioni per l’utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.

Il Codice si compone di 28 articoli, suddivisi in cinque Capi:

  • Capo I – Disposizioni Generali
  • Capo II – Della programmazione degli incentivi e del coordinamento istituzionale
  • Capo III – Dell’attuazione degli incentivi
  • Capo IV – Della valutazione, del monitoraggio e della informazione e pubblicità
  • Capo V – Disposizioni transitorie e finali 

Il Codice introduce un quadro unitario valido per tutte le agevolazioni concesse a livello nazionale, comprese quelle cofinanziate con fondi europei.

Di seguito le disposizioni di particolare interesse.

Art. 8. Elementi premianti e riserve specifiche

Il comma 1 individua gli elementi premianti che possono essere considerati nell’ambito delle valutazioni istruttorie, tra i quali figurano:

  • l’avvenuta attribuzione del rating di legalità;
  • il possesso della certificazione della parità di genere;
  • l’assunzione di persone con disabilità in numero eccedente gli obblighi di legge;
  • la valorizzazione della quantità e qualità del lavoro giovanile e femminile, anche tramite misure di welfare aziendale e riduzione dei divari salariali;
  • la valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura.

Art. 16. Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi

L’articolo contrasta la delocalizzazione prevedendo la decadenza e la restituzione maggiorata degli incentivi se l’attività è trasferita fuori dall’area ammissibile entro 5 anni, termine elevato a 10 anni per le grandi imprese verso Paesi extra-UE con sanzioni pecuniarie fino a quattro volte l’aiuto. È introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva, pena la nullità dei licenziamenti connessi. Il regime sanzionatorio si estende anche ai casi di cessazione dell’attività con riduzione del personale superiore al 40 per cento.

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