Pubblicato il Decreto Legge che prevede le riaperture dal 18 maggio 2020

18 Maggio , 2020

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio c.a., il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, che introduce nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Misure di contenimento della diffusione del Covid-19 

Il decreto prevede che, dal 18 maggio 2020, siano nuovamente consentite, a determinate condizioni, tutte le attività economiche e produttive, senza più distinzioni sulla base dei codici Ateco loro attribuiti, fatta salva, comunque, la possibilità che siano adottate specifiche misure limitative. 

Sempre dal 18 maggio p.v., gli spostamenti all’interno delle singole Regioni potranno avvenire senza alcuna limitazione. Tuttavia potranno essere adottate dal Governo o dalle regioni misure di contenimento più restrittive sulla base di quanto disposto dal Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

 

Fino al 2 giugno gli spostamenti, con mezzi pubblici o privati, tra Regioni diverse rispetto a quella in cui ci si trova, così come quelli da e per l’estero, saranno consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute – così come già previsto dal D.P.C.M. 26 aprile u.s. – sebbene rimanga consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

A decorrere dal 3 giugno saranno nuovamente consentiti tutti gli spostamenti sul territorio nazionale. Eventuali limitazioni potranno essere disposte solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 19/2020, e pertanto con D.P.C.M. o, in caso di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute, anche con provvedimento del Ministero della Salute. Tali limitazioni dovranno comunque riguardare specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.  

 

Saranno consentiti, inoltre, tutti gli spostamenti da e verso l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo i medesimi principi di proporzionalità e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea e degli obblighi internazionali.

Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

Confermato, inoltre, il divieto assoluto di mobilità dalla propria dimora o abitazione per i soggetti sottoposti alla quarantena per effetto di provvedimenti adottati dall’Autorità Sanitaria, in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della loro guarigione, o al trasferimento in una struttura sanitaria, o altra struttura allo scopo destinata.  La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legge n. 19/2020.

Il decreto conferma il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

 

Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali si applicano i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. È comunque previsto che, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, possano essere adottate misure limitative delle attività economiche e produttive con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2 del D.L. 19/2020 o, nelle more della loro adozione, con provvedimenti delle Regioni. 

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Si prevede l’obbligo per le regioni di monitorare giornalmente l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico.

Sulla base dell’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ogni singola regione può introdurre, anche nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale, informandone contestualmente il Ministero della Salute.

 

Sanzioni e controlli 

Il provvedimento stabilisce che le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati in sua attuazione, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello relativo all’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 codice penale), con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 4, comma 1, del D.L. 19/2020, tuttora in corso di conversione in legge.

L’importo della sanzione dovrebbe essere ricompreso tra euro 400 ed euro 1000 (rispetto ai 3000 attualmente previsti nel massimo).

Tuttavia, si evidenzia che, fino all’entrata in vigore delle modifiche sopra evidenziate, la sanzione resta al momento ricompresa tra euro 400 ed euro 3.000, aumentata fino ad un terzo se la violazione è commessa con un veicolo.

Inoltre, se la violazione è commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In tali casi, all’atto dell’accertamento, qualora ciò sia necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre immediatamente la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Tale periodo sarà poi scomputato in sede di esecuzione della sanzione accessoria definitiva.

In caso di violazione reiterata della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Per quanto concerne l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta, il decreto rimanda all’articolo 4, comma 3, del DL 19/2020 e stabilisce che le sanzioni per le violazioni disposte da Autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre le altre sono irrogate dalle Autorità che le hanno disposte.

Spetta al Prefetto il compito di assicurare l’esecuzione delle misure disposte da Autorità statali e monitorare l’attuazione delle restanti misure da parte delle Amministrazioni competenti.

 

Disposizioni transitorie e finali 

Le misure previste nel decreto si applicano a decorrere dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020.

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