Precisazioni Inps sull’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022

8 Aprile , 2021

L’Inps, con messaggio n. 1421 del 6 aprile c.a., fornisce ulteriori indicazioni in merito all’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 (Lavoronews n. 33/2021), introdotto dalla Legge di Bilancio 2021.

L’incentivo è riconosciuto nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui e spetta per:

  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”) deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio, ovvero alla data di assunzione e non a quella dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Se, invece, il beneficio viene richiesto per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

L’Istituto precisa inoltre che il beneficio può trovare applicazione anche:

  • nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della Legge n. 92/2012 o di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della Legge di Bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;
  • in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

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